(Pubblicato nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale 
    della Regione Siciliana - Parte I - n. 20 del 18 maggio 2012) 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
    Visto lo Statuto della Regione; 
    Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962,  n.  28  e  10  aprile
1978, n. 2 e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva  il  testo
unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione
Regionale; 
    Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante  «Norme
per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali.  Ordinamento  del
Governo e dell'Amministrazione della Regione»; 
    Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, recante «Regolamento di
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre  2008,  n.
19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali.
Ordinamento  del  Governo  e  dell'Amministrazione  della   Regione»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, Parte I,
n. 59 del 21 dicembre 2009; 
    Visto il D.P.Reg. 28 giugno 2010  di  rimodulazione  dell'assetto
organizzativo,  di  natura   endodipartimentale,   dei   dipartimenti
regionali, pubblicato nel S.O. n. 1  alla  Gazzetta  Ufficiale  della
Regione siciliana n. 31 del 9 luglio 2010, e successive modifiche; 
    Vista  la  legge  regionale  30  aprile  1991,  n.   10   recante
«Disposizioni  per  i  procedimenti  amministrativi,  il  diritto  di
accesso ai  documenti  amministrativi  e  la  migliore  funzionalita'
dell'attivita'  amministrativa»,  quale  risulta  a   seguito   delle
modifiche ed integrazioni disposte in ultimo dalla legge regionale  5
aprile 2011, n. 5; 
    Visto, in particolare, il comma 2-bis dell'art.  2  della  citata
legge regionale 30 aprile 1991, n. 10,  il  quale  dispone  che  «con
decreto del  Presidente  della  Regione  su  proposta  dell'Assessore
regionale competente,  le  amministrazioni  regionali  individuano  i
termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali  deve  essere
concluso il procedimento»; 
    Visto, in particolare, il comma 2-ter del  citato  art.  2  della
legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che «nei casi
in cui, tenuto conto della sostenibilita' dei tempi sotto il  profilo
dell'organizzazione  amministrativa,  della  natura  degli  interessi
pubblici tutelati e della particolare complessita' del  procedimento,
siano indispensabili termini maggiori di quelli  indicati  nel  comma
2-bis  per  la  conclusione  del  procedimento,   gli   stessi   sono
individuati con decreto del Presidente  della  Regione,  su  proposta
dell'Assessore  regionale  competente  di  concerto  con  l'Assessore
regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica.  I  termini
previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni»; 
    Vista la circolare n. 1/Gab del 10  maggio  2011,  con  la  quale
l'Assessore regionale per la funzione pubblica ha  dettato  le  Linee
guida per l'attuazione dell'art. 2 della legge regionale n. 5/2011; 
    Vista la successiva nota prot. n. 89636 del 7 giugno 2011 con  la
quale  l'Assessore  regionale  per  la  funzione  pubblica  ha   reso
ulteriori elementi esplicativi in ordine alle richiamate Linee guida; 
    Visto il D.P.Reg. n.  544  dell'1  ottobre  2010  con  cui  viene
conferita all'Assessore per l'economia la delega alla programmazione; 
    Preso   atto   dell'avvenuta   ricognizione   dei    procedimenti
amministrativi  di  competenza  delle  strutture   del   Dipartimento
regionale della programmazione della Presidenza della Regione; 
    Visto l'allegato a) alla proposta di regolamento con il quale  si
procede, ai sensi del  citato  comma  2-bis,  all'individuazione  dei
procedimenti amministrativi di competenza dello  stesso  Dipartimento
con relativi termini di conclusione  superiori  a  30  giorni  e  non
maggiori di 60 giorni; 
    Visto l'allegato b) alla proposta di regolamento con il quale  si
procede, ai sensi del  citato  comma  2-ter,  all'individuazione  dei
procedimenti amministrativi di competenza dello  stesso  Dipartimento
con relativi termini di conclusione  superiori  a  60  giorni  e  non
maggiori di 150 giorni; 
    Vista la relazione con cui si  motiva  per  ciascun  procedimento
amministrativo in merito  alle  ragioni  che  rendono  necessaria  la
fissazione di un termine di conclusione superiore a 60 giorni; 
    Considerato   che,   relativamente   ai   procedimenti   di   cui
all'allegato b), sussistono le motivazioni previste dal citato  comma
2-ter dell'art. 2 della legge regionale 30 aprile  1991,  n.  10,  ai
sensi del  quale  i  termini  per  la  conclusione  dei  procedimenti
amministrativi possono essere determinati in misura  superiore  a  60
giorni; 
    Considerato  che  risulta  espresso  il  concerto  dell'Assessore
regionale per le autonomie locali  e  per  la  funzione  pubblica  in
relazione ai procedimenti per i  quali  sono  stati  fissati  termini
superiori a 60 giorni di cui all'allegato b); 
    Visto  il  parere  n.  2190/11   del   Consiglio   di   giustizia
amministrativa per la Regione  siciliana,  Sezione  consultiva,  reso
nell'adunanza del 29 novembre 2011; 
    Vista la deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  23  del  19
gennaio 2012; 
    Su proposta dell'Assessore regionale per l'economia; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
    1.  Il  presente   regolamento   si   applica   ai   procedimenti
amministrativi  di  competenza  della   Presidenza   -   Dipartimento
regionale della programmazione,  specificati  nelle  Tabelle  A  e  B
allegate, sia  che  conseguano  obbligatoriamente  ad  iniziativa  di
parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio.  Sono  fatti  salvi
gli specifici termini procedimentali previsti da fonti normative  e/o
atti di programmazione relativi all'utilizzo e al controllo di  fondi
comunitari. 
    2. I procedimenti di competenza della Presidenza  -  Dipartimento
regionale   della   programmazione   devono   concludersi   con    un
provvedimento   espresso   nel   termine   stabilito,   per   ciascun
procedimento,  nelle  Tabelle  allegate,  che   costituiscono   parte
integrante del  presente  regolamento  e  che  contengono,  altresi',
l'indicazione  dell'organo  e  ufficio  competente  e   della   fonte
normativa. In caso  di  mancata  inclusione  del  procedimento  nelle
Tabelle allegate, lo stesso si concludera' nel  termine  previsto  da
altra  fonte  legislativa  o  regolamentare  consequenziale   o,   in
mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'art.  2,  comma  2,
della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche  e
integrazioni.